SULL'IMPRENDITORIA FEMMINILE
La legge 215/92
per l’imprenditoria femminile Promuove
l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità
per uomini e donne nell’attività
economica e imprenditoriale.
Favorisce la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria
femminile anche in forma cooperativa.
Le domande si presentano ogni anno entro il
31 dicembre al Ministero dell'Industria, che
procede alla loro valutazione entro il 30 aprile
successivo.
Contribuisce:
- alle spese per impianti
ed attrezzature sostenute per l'avvio o
per l'acquisto di attività commerciali
e turistiche o di attività nel settore
dell'industria, dell'artigianato, del commercio
o dei servizi, nonché‚ per i
progetti aziendali connessi all'introduzione
di qualificazione e di innovazione di prodotto,
tecnologica od organizzativa;
- all’acquisizione di
servizi destinati all'aumento della produttività,
all'innovazione organizzativa, alla ricerca
di nuovi mercati, all'acquisizione di nuove
tecniche di produzione, di gestione e di
commercializzazione, nonché‚
per lo sviluppo di sistemi di qualità.
Possono presentare progetti Società cooperative e di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne Società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne Imprese individuali gestite da donne Imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato Centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al 70 per cento a donne.
Informazioni
Per informazioni su questa ed altre leggi (a
livello comunitario, regionale, provinciale)
che sostengono la nascita di nuove attività,
e per richiedere gli indirizzi degli sportelli
informativi è possibile rivolgersi a: