Inviaci un messaggio










Tu sei qui: Home -> Normativa

RIFORMA DEL SISTEMA DELL’OCCUPAZIONE

Cambia il mercato del lavoro in Italia. Legge Biagi: le nuove regole

Con la nuova legge verranno posti in essere tanti nuovi rapporti di lavoro, quasi tutti a termine e individualizzati che pur facendo aumentare il numero statistico degli occupati, non daranno al lavoratore la certezza di avere percorsi professionali e di qualifica, la certezza del reddito e della futura pensione, la sicurezza sul lavoro.
L’impresa potrà scegliere tra più di 40 contratti di lavoro (somministrazione, lavoro intermittente, contratto di inserimento, lavoro condiviso, contratto di progetto ecc.), con il lavoratore sempre a disposizione dell’impresa.
Si stravolge il principio base del diritto del lavoro (lavoratori e datori non sono ugualmente forti), trasformando il rapporto di lavoro in un rapporto meramente commerciale, dove il lavoratore e il datore sono dotati di eguale potere e possono quindi "liberamente" accordarsi tra loro, senza una cornice di tutele collettive come i contratti nazionali .

L’APPRENDISTATO: Il contratto di apprendistato potrà concorrere a garantire il diritto-dovere a un percorso educativo di almeno 12 anni introdotto dalla riforma Moratti. Consentirà ai giovani fino ai 29 anni di età il conseguimento di specifiche qualificazioni anche attraverso percorsi di alta formazione.

CONTRATTO DI INSERIMENTO: Il contratto di formazione lavoro è sostituito dal contratto di inserimento, allo scopo di adattare le competenze professionali di lavoratori, giovani o in difficoltà a qualunque età, a un determinato contesto lavorativo. Gli incentivi saranno concessi solo per le assunzioni dei soggetti svantaggiati, rendendo così più selettiva ed efficace la misura di inserimento o di reinserimento nel mercato. Le attività di formazione potranno essere organizzate flessibilmente in maniera da superare, negli obiettivi del Governo, possibili rigidità come quella relativa alla separazione tra formazione esterna e formazione interna all’impresa.

TIROCINIO: Le altre esperienze di lavoro che non costituiscono ancora un rapporto di lavoro vero e proprio saranno ricondotte al cosiddetto “tirocinio”, attraverso il quale i giovani potranno acquisire competenze e farsi apprezzare da possibili futuri datori di lavoro.

LAVORO E FAMIGLIA: La riforma Biagi regola alcuni contratti di lavoro che dovrebbero favorire l’ingresso o la permanenza nel mondo del lavoro regolare, persone che hanno bisogno di coniugare il tempo di lavoro con quello dedicato alla famiglia. Questi contratti sono disciplinati in modo da incoraggiare le imprese ad utilizzarli, con l’obiettivo di coniugare tutela e opportunità dei lavoratori con la convenienza per le imprese.

FORNITURA REGOLATA: Maggiori tutele ai lavoratori che prestano opera in un ufficio o in una fabbrica senza dipendere direttamente dall’ente o dall’impresa che tali sede gestisce; lavoratori spesso dipendenti, per lo più precari di fatto, da società o cooperative che svolgono un appalto di servizi la cui legittimità è talora di incerta definizione. Le nuove regole definiscono con chiarezza il confine tra l’appalto dei servizi ( che richiede il requisito del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori da parte dell’appaltatore) e la somministrazione di lavoro ( che prevede l’esercizio del potere direttivo in capo al soggetto utilizzatore). In questo secondo caso, la somministrazione di lavoro dovrà avere tutti i requisiti già richiesti all’agenzia di lavoro temporaneo e tutte le tutele oggi previste per il lavoro interinale.

LAVORO OCCASIONALE: La riforma punta a far emergere e a definire meglio quelle attività di cura e di assistenza, comunque di breve durata, oggi quasi sempre sommerse. Le nuove norme consentiranno una facile regolarizzazione di questi rapporti attraverso l’agevole acquisto di voucher prepagati, comprensivi della retribuzione e dei contributi previdenziali, da consegnare al prestatore di lavoro.

CONTRATTI A TEMPO PARZIALE: In Italia i contratti a tempo parziale pesano per il 9%, contro il 18% della media europea, il 25% in Gran Bretagna e il 42% in Olanda: sono richiesti delle lavoratrici e dei lavoratori, ma sono sgraditi alle imprese che li ritengono regolati nel modo più rigido d’Europa. I primati negativi dell’Italia per l’occupazione femminile (42%) e coloro che sono tra i 55 e i 65 anni (28%), secondo il dossier informativo, sono dovuti anche alla scarsa diffusione dei contratti a tempo parziale. La riforma Biagi punta pertanto a riequilibrare l’esigenza dei lavoratori di poter disporre e organizzare una parte del loro tempo per finalità diverse dal lavoro e quella delle imprese di poter ampliare o correggere il tempo di lavoro in relazione all’emergere di nuove esigenze produttive. I contratti collettivi e individuali ne definiranno le modalità a tutela del lavoratore.

LAVORO INTERMITTENTE: Si tratta di contratti di lavoro e prevedono tempi di lavoro certi e/o incerti durante i quali la persona, se si pone a disposizione, riceve un’adeguata indennità. Questi contratti, per lo più a tempo indeterminato, offrono adeguate tutele a lavoratori che altrimenti sono saltuariamente impiegati con formule precarie e poco protette, come il lavoro a fattura.

LAVORO A COPPIA: questo tipo di lavoro consente a più persone di garantire insieme una prestazione di lavoro, distribuendosi liberamente settimane, giornate o parti della giornata dilavoro. Si tratta di rapporti di lavoro di qualità, a tempo indeterminato, che ampliano la possibilità di entrare o restare nel mercato del lavoro.

LAVORO A PROGETTO: La riforma Biagi punta a ricondurre le attuali co.co.co., le collaborazione coordinate e continuative, al lavoro subordinato o al lavoro a progetto. Le nuove norme regoleranno cioè i rapporti in base ai quali i lavoratori assumono stabilmente, senza vincolo di subordinanza, l’incarico di eseguire un progetto o un programma di lavoro gestendo autonomamente il proprio lavoro in funzione del risultato, indipendentemente dal tempo impiegato. Il lavoro a progetto si distingue da quello occasionale, perché non può avere durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell’anno né ricevere un compenso superiore a 5000 euro con lo stesso committente.
Il testo integrale del Decreto Legislativo attuativo
Della legge 30/2003 approvato dal Consiglio dei Ministri il 31.07.2003

Osservatorio Lavoro Potenza